Società Italiana Parkinson e Disordini del Movimento/LIMPE-DISMOV ETS

Da 40 anni un punto di riferimento per lo studio della malattia di Parkinson



Statuto Società Italiana Pakinson e Disordini del Movimento/LIMPE-DISMOV ETS

Di seguito il nuovo Statuto, approvato in data 17 Novembre 2022.

Articolo 1 - Denominazione

È costituita ai sensi del Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 e, in quanto compatibili, del Codice Civile e relative disposizioni di attuazione, una associazione riconosciuta denominata "SOCIETA' ITALIANA PARKINSON E DISORDINI DEL MOVIMENTO/LIMPE - DISMOV ETS".

Articolo 2 - Sede e durata

L'Accademia ha sede nel Comune di Roma e, ai fini dell’iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, in viale Somalia n. 133 (centotrentatre) e potrà istituire sedi secondarie in Italia e all’estero con delibera dell’Assemblea dei soci. L'Accademia ha durata illimitata. Le variazioni di indirizzo all’interno del Comune non costituiscono modificazioni dello Statuto.

Articolo 3 - Scopi ed obiettivi

L'Accademia è una Associazione a carattere scientifico multidisciplinare, aperta ai professionisti che operano a qualunque livello nel campo della malattia di Parkinson, dei disordini del movimento e delle demenze a questi correlate presso strutture Universitarie, Ospedaliere, IRCCS, altre strutture sanitarie e centri di ricerca.

L’Accademia non ha fini di lucro e persegue finalità civiche di utilità e di solidarietà sociale e di cooperazione allo sviluppo mediante lo svolgimento delle seguenti attività di interesse generale:

- educazione, istruzione e formazione professionale ai sensi della Legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

2. Gli obiettivi dell'Accademia sono:

  1. costituire un punto di riferimento scientifico nazionale per promuovere e divulgare le conoscenze nel campo della malattia di Parkinson, dei disordini del movimento e delle demenze a questi correlate nell'interesse degli operatori sanitari e dei pazienti;
  2. promuovere e sostenere la ricerca, sia clinica che sperimentale e stimolare lo sviluppo di protocolli clinici, favorendo lo svolgimento di studi multicentrici e multidisciplinari;
  3. contribuire all'aggiornamento continuo degli operatori sanitari, nell'ambito della malattia di Parkinson, dei disordini del movimento e delle demenze a questi correlate, anche con l'organizzazione di convegni nazionali ed internazionali;
  4. svolgere attività di aggiornamento professionale e di formazione continua in sanità, con programmi annuali di attività formativa secondo il programma nazionale ECM;
  5. stabilire rapporti di scambio culturale, scientifico e pratico con Fondazioni e/o associazioni scientifiche, sia nazionali che internazionali, e con le associazioni di operatori in ambito sanitario e di pazienti (o loro familiari) che perseguano scopi analoghi a quelli dell'Accademia;
  6. costituire un punto di riferimento con eventuali enti di Sanità pubblica e privata;
  7. collaborare con altri enti e reti di ricerca nazionali e internazionali;
  8. valutare eventuali affiliazioni ad altre Associazioni decise dal Consiglio Direttivo in base ad affinità di tipo scientifico.

Tali obiettivi saranno conseguiti sia autonomamente che nell'ambito delle attività istituzionali delle Società cui l'Accademia aderisce e tenderanno a favorire soprattutto le figure dei giovani ricercatori attraverso:

  1. la promozione di studi collaborativi nazionali ed internazionali;
  2. l'organizzazione di attività didattiche, di aggiornamento e formazione;
  3. l'organizzazione di incontri per lo scambio delle informazioni scientifiche.

3. L'Accademia per l'attuazione del proprio oggetto, e senza che ciò diventi attività prevalente, potrà compiere operazioni bancarie, come aperture di conti correnti e similari, assumere persone dipendenti e fare quant'altro sarà necessario alla vita dell'ente. L'Accademia non esercita attività imprenditoriali né partecipa ad esse, salvo quelle necessarie per le attività di formazione continua. L'Accademia non ha finalità sindacali; essa non potrà distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita dell'associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposte dalla legge. L'associazione può svolgere la propria attività in collaborazione con qualsiasi altra istituzione pubblica o privata nell'ambito degli scopi statutari oppure associarsi con altre istituzioni.

L’Associazione può infine raccogliere fondi allo scopo di finanziare la propria attività istituzionale, anche attraverso la richiesta a terzi di lasciti, donazioni o contributi senza corrispettivo. Tale attività può anche essere esercitata mediante interazioni con il pubblico o attraverso la cessione di beni o erogazioni di servizi di modico valore.

4. L’Accademia, per il perseguimento delle proprie finalità, potrà altresì esercitare attività diverse da quelle di interesse generale, purché secondarie e ad esse strumentali ai sensi del Codice del Terzo Settore. Al Consiglio Direttivo compete deliberarne la loro puntuale individuazione.

Art. 4 - Soci

1. Esistono due categorie di Soci, i Soci Ordinari e i Soci Onorari. Tutti i Soci hanno diritto di voto. Studiosi che si sono distinti per meriti scientifici nell'ambito della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento potranno essere nominati Soci Onorari dal Consiglio Direttivo.

2. Chiunque operi attivamente nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento, sia a livello clinico che sperimentale, può fare domanda di iscrizione come Socio Ordinario. Il Consiglio Direttivo deciderà sulla eleggibilità individuale. Possono fare domanda d'iscrizione anche studiosi e professionisti che operano all'estero.

3. Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda scritta che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica al quale saranno inviate le convocazioni ufficiali;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi.
Le richieste d'iscrizione devono essere inviate per iscritto o con modalità telematica alla Segreteria dell’Accademia, unitamente ad un breve curriculum personale.

4. La domanda di ammissione all'Associazione è accolta a maggioranza assoluta dei membri del Consiglio Direttivo, il quale provvede in merito entro 90 (novanta) giorni dalla data di ricevimento della domanda.
Il Consiglio Direttivo delibera sulla domanda di ammissione secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguite e le attività di interesse generale svolte.

5. Il rapporto associativo e le modalità associative sono volte a garantire l'effettività del rapporto medesimo, escludendo espressamente la temporaneità della partecipazione alla vita associativa e prevedendo per gli associati il diritto di voto per l'approvazione e le modificazioni dello statuto, e per la nomina degli organi direttivi dell'associazione con l’eleggibilità libera degli organi amministrativi e con il principio del voto singolo di cui all'articolo 2538, comma 2, del Codice Civile (Regolamentazione del voto singolo).
Le quote non sono trasferibili né rivalutabili.

6. Il Consiglio Direttivo stabilirà la quota associativa annuale per i Soci Ordinari. Tale quota può essere ridotta del 50% per i Soci più giovani e per gli operatori delle professioni sanitarie, sulla base di criteri definiti dal Consiglio Direttivo.

7. La qualità di Socio si perde per decesso, dimissioni o morosità. L'iscrizione verrà mantenuta subordinata al pagamento della quota d'iscrizione. Il Consiglio Direttivo si riserva di sospendere l'iscrizione in caso di morosità superiore ai tre anni.

8. I diritti di partecipazione all’associazione non sono trasferibili. Le somme versate a titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all’associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

Articolo 5 - Esclusione soci

1. I soci hanno parità di diritti e doveri nei confronti dell’Associazione che è organizzata secondo il principio della democraticità della struttura e dell’assenza di discriminazione fra le persone.

I soci hanno il diritto di:

  1. eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
  2. essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
  3. frequentare i locali dell'associazione;
  4. partecipare alle iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione nel rispetto delle modalità previste dai singoli eventi;
  5. prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi.

2. I soci hanno l'obbligo di:

  1. rispettare il presente Statuto e gli eventuali regolamenti interni;
  2. svolgere la propria attività a favore dell’Associazione in modo spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
  3. versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Articolo 6 - Esclusione e recesso dei Soci

La qualifica di socio è a tempo indeterminato, ma il socio può recedere in ogni tempo dall’Associazione dandone comunicazione all’Organo Amministrativo con congruo preavviso mediante lettera raccomandata o altra modalità che assicuri la prova dell’avvenuta ricezione. Il recesso ha effetto immediato, ma non libera il recedente dall’obbligo di pagare la quota associativa per l’anno in corso, salva diversa deliberazione del Consiglio Direttivo; in ogni caso non dà diritto alla restituzione di quanto versato all’Associazione.

Il Consiglio Direttivo può deliberare l'esclusione dei soci che:

  1. si trovino in contrasto, per propria attività o condotta, con i fini dell'Accademia;
  2. non ottemperino alle disposizioni del presente Statuto e alle delibere legalmente adottate dagli Organi della Accademia;
  3. non provvedano regolarmente al versamento del contributo di ammissione o delle quote annuali.

Articolo 7 - Organi dell'Accademia

Sono organi dell'Accademia: l'Assemblea dei Soci, il Presidente, il Presidente Eletto, il Past-President, il Consiglio Direttivo e l’Organo di Controllo.
Le cariche degli organi dell’Associazione sono elettive e gratuite.

Articolo 8 - Presidente

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia in tutte le sedi e di fronte a terzi ivi compresi organi amministrativi, giudiziari, fiscali, con facoltà di agire e resistere avanti a qualsiasi autorità giudiziaria, anche penale, in ogni sede e grado di giurisdizione, e anche per giudizi di revocazione e cassazione, con facoltà di nominare avvocati e procuratori alle liti. Il Presidente assume tutte le iniziative di interesse dell’Associazione, escluse quelle dallo Statuto espressamente riservate all’Assemblea e al Consiglio Direttivo. Il Presidente può delegare parte dei suoi compiti e/o la rappresentanza ad altri Consiglieri per determinate materie o singoli atti, nominare procuratori speciali, nonché adottare provvedimenti urgenti di competenza del Consiglio Direttivo, salvo ratifica entro trenta giorni. In caso di dimissioni o di grave impedimento come tale valutato dal Consiglio Direttivo, i poteri riconosciuti al Presidente vengono assunti dal Past-President e dal Presidente Eletto sino alla successiva Assemblea Ordinaria. La perdita della qualità di Socio comporta l’automatica decadenza dalla carica di Presidente.

Il Presidente rimane in carica due anni, al termine dei quali assume di diritto la carica di Past-President. Il Presidente non è rieleggibile.
Il Presidente Eletto viene eletto dall’Assemblea dei Soci, rimane in carica due anni al termine dei quali assumerà di diritto la carica di Presidente.
Il Presidente Eletto, il Past-President collaborano nelle attività della Associazione e forniscono un supporto organizzativo al Presidente.

Articolo 9 - L'Assemblea

L'Assemblea è costituita da tutti i Soci in regola col pagamento della quota annuale. L'Assemblea è convocata dal Presidente, o in sua assenza, rinuncia o impedimento dal Segretario, almeno una volta all'anno e ogni qualvolta il Consiglio Direttivo lo ritenga necessario, ovvero qualora ne sia fatta richiesta scritta da almeno due terzi degli associati. L'Assemblea, sia ordinaria sia straordinaria, è convocata mediante avviso spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano agli aventi diritto almeno otto giorni prima di quello fissato per l'adunanza oppure, nello stesso termine, a mezzo telefax o posta elettronica. La convocazione è in ogni caso valida se inoltrata all’indirizzo, anche di posta elettronica, comunicato dall’associato nella domanda di ammissione o successivamente variato mediante comunicazione scritta validamente pervenuta all’Associazione.
L’avviso di convocazione deve pervenire agli aventi diritto almeno 8 (otto) giorni prima della data fissata per l’Assemblea.
L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza (purché in Italia) e l'elenco delle materie da trattare. Nell'avviso di convocazione potrà essere prevista una data di seconda convocazione per il caso in cui la precedente Assemblea non risulti legalmente costituita. Le assemblee in seconda convocazione devono svolgersi entro trenta giorni dalla data indicata per la prima convocazione.
La seconda convocazione non può essere fissata nello stesso giorno della precedente. L'Assemblea Generale degli associati è costituita da tutti gli associati regolarmente iscritti e in regola con il pagamento della quota associativa annuale.

Nell'assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti nel libro degli associati da almeno tre mesi antecedenti la data dell’Assemblea. Ciascun associato ha diritto ad un voto.
Ciascun socio può rappresentare, mediante delega scritta, fino a un massimo di 3 soci. La delega in originale deve essere conservata agli atti sociali.
Non è previsto l’intervento a mezzo delega per le Assemblee che riguardano il rinnovo degli organi sociali e per le Assemblee in audio o video conferenza.

L'Assemblea in sede ordinaria è regolarmente costituita in prima convocazione con la presenza, in proprio o per delega, di almeno la metà più uno dei Soci e delibera a maggioranza dei presenti; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei Soci presenti in proprio o per delega. L'Assemblea in sede straordinaria è validamente costituita in prima convocazione, con la presenza di almeno i tre quarti dei Soci, in proprio o per delega e delibera a maggioranza dei voti presenti e/o rappresentati; in seconda convocazione è costituita e può validamente deliberare con il voto favorevole della maggioranza degli intervenuti, qualunque sia il numero dei Soci iscritti.

L’Assemblea si svolge normalmente alla presenza contestuale dei Soci partecipanti nel luogo fissato dall’avviso di convocazione.

Nei casi ritenuti opportuni dal Consiglio Direttivo indicati nell’avviso di convocazione, le riunioni dell’Assemblea possono svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente dell’Assemblea anche a mezzo di un’apposita segreteria, l’accertamento dell’identità e la legittimazione degli intervenuti non personalmente presenti;
  2. che sia consentito al verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
  4. che, ove non si tratti di Assemblea totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione luoghi audio/video collegati a cura dell’Accademia, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Verificandosi tali presupposti l’Assemblea si ritiene svolta nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza, rinuncia o impedimento, dalla persona designata dall'Assemblea. I verbali delle riunioni sono redatti da un segretario nella persona scelta dal Presidente dell'Assemblea fra i presenti. Nei casi di legge il verbale dovrà essere redatto da un notaio. In caso di parità di voti l'Assemblea procederà ad una seconda votazione. Le deliberazioni prese in conformità allo Statuto obbligano tutti i Soci anche se assenti, dissenzienti o astenuti dal voto.

L'Assemblea:

  1. elegge il Presidente Eletto, i membri del Consiglio Direttivo e nomina l'Organo di Controllo;
  2. approva il bilancio;
  3. delibera sulle modificazioni dello Statuto;
  4. delibera lo scioglimento e la liquidazione dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio;
  5. nomina di volta in volta un Segretario verbalizzante;
  6. delibera sulla responsabilità dei componenti degli organi associativi, ai sensi del Codice del Terzo Settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
  7. nomina e revoca quando previsto il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
  8. approva l’eventuale regolamento dei lavori assembleari;
  9. delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall’Atto Costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

Articolo 10 - Il Consiglio Direttivo

Il Consiglio Direttivo è composto dal Presidente, dal Presidente Eletto, dal Past-President e da 9 (nove) consiglieri. In caso di parità il voto del Presidente vale doppio.

In caso di assenza, i consiglieri non possono delegare altre persone a partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo.

Il Presidente, il Presidente Eletto e il Past-President sono di diritto componenti del Consiglio Direttivo, ai sensi di Statuto. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo restano in carica per due anni.

Il Consiglio Direttivo è convocato dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, dal Segretario ovvero da almeno due consiglieri, mediante avviso scritto spedito con lettera raccomandata o consegnato a mano o con telegramma, telefax, o con messaggio da inviarsi a mezzo di posta elettronica agli aventi diritto almeno cinque giorni prima di quello fissato per l'adunanza, in caso di urgenza almeno tre giorni prima.

L'avviso deve contenere l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

In mancanza delle formalità suddette, il Consiglio Direttivo si reputa regolarmente costituito quando siano intervenuti tutti i Consiglieri in carica e i componenti dell’Organo di Controllo. Le riunioni del Consiglio Direttivo sono presiedute dal Presidente o, in sua assenza, rinuncia o impedimento, da un Consigliere designato dai presenti. Il Consiglio Direttivo è regolarmente costituito qualora siano presenti la maggioranza dei suoi componenti e delibera a maggioranza dei presenti.

Il Presidente Eletto e i Consiglieri in numero di 9 (nove) vengono eletti dall'Assemblea dei soci mediante votazione e durano in carica due anni. I candidati devono essere iscritti all'Accademia da almeno 5 anni. Le procedure per il rinnovo degli organi sociali vengono disciplinate da un regolamento interno nel rispetto dei principi di democraticità che governano gli ETS e dello Statuto stesso.

Il Presidente ha la rappresentanza legale dell'Accademia, presiede l'Assemblea Generale, convoca le riunioni del Consiglio Direttivo e cura che ne vengano eseguite le delibere. In caso d'impedimento del Presidente, le sue funzioni sono svolte dal Past-President e dal Presidente Eletto.

Ogni Socio ordinario potrà candidarsi nel rispetto dei requisiti precedentemente descritti e dell’apposito regolamento elettorale. I Consiglieri resteranno in carica due anni e potranno essere rieletti per non più di due mandati consecutivi. Se si renderanno vacanti posti di Consigliere prima della scadenza ordinaria, subentrerà il primo dei non eletti.

Su invito del Presidente possono partecipare alle riunioni del Consiglio Direttivo, senza diritto di voto, Soci o non soci che - per le cariche istituzionali possedute o per il ruolo svolto - possano fornire al Consiglio informazioni o consigli utili alla gestione dell'Accademia.

Il Consiglio Direttivo deve riunirsi almeno una volta all'anno su convocazione del Presidente. Il Consiglio Direttivo decide tutte le iniziative inerenti agli scopi dell'Accademia, incluse la data e la sede delle riunioni dell'Accademia.

Il Consiglio Direttivo può svolgersi anche con modalità non contestuali ossia in audio o video conferenza, purché ricorrano le seguenti condizioni, di cui si darà atto nel verbale:

  1. che sia consentito al Presidente, l’accertamento dell’identità e la legittimazione degli intervenuti non personalmente presenti, di regolare lo svolgimento dell’adunanza, di constatare gli esiti di eventuali votazioni;
  2. che sia consentito al segretario verbalizzante di percepire in modo adeguato i fatti e gli atti compiuti nella riunione;
  3. che sia consentito a tutti gli intervenuti di partecipare alla discussione e alla votazione simultanea degli argomenti posti all’ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere e trasmettere documenti;
  4. che, ove non si tratti di adunanza in forma totalitaria, vengano indicati nell’avviso di convocazione i luoghi audio/video collegati a cura dell’Accademia, nei quali gli intervenuti possano affluire.

Verificandosi tali presupposti il Consiglio Direttivo si ritiene svolto nel luogo ove sono compresenti il Presidente ed il Segretario verbalizzante.

Al Consiglio Direttivo sono attribuiti tutti i poteri di gestione ordinaria e straordinaria dell'Associazione ed esso delibera su tutte le materie attinenti alla gestione fatta eccezione per quanto riservato all'Assemblea dal presente statuto e dalla legge.

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri, su proposta del Presidente, il Segretario e il Tesoriere.

Il Segretario mantiene un elenco dei Soci, e prepara una relazione annuale sull'attività dell'Accademia; si occupa della comunicazione ai Soci di tutte le informazioni inerenti le iniziative intraprese. Il segretario inoltre cura la redazione dei verbali del Consiglio Direttivo. Il Tesoriere è responsabile della raccolta delle quote d'iscrizione e della registrazione delle entrate e delle uscite. Mantiene il bilancio economico dell’Accademia e prepara una relazione finanziaria da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea Generale. Il nuovo Consiglio Direttivo assume le proprie funzioni immediatamente dopo il risultato delle elezioni per il Direttivo.

I membri del Consiglio Direttivo, entro 30 giorni dalla notizia della loro nomina, devono chiedere l'iscrizione nel Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, indicando, oltre alle informazioni previste dal Codice del Terzo Settore, a quali di essi è attribuita la rappresentanza dell'associazione e precisando se disgiuntamente o congiuntamente.

Il potere di rappresentanza attribuito ai componenti del Consiglio Direttivo è generale, pertanto le limitazioni di tale potere non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel suddetto Registro o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Articolo 11 – Organo di Controllo

L’obbligatorietà dell’Organo di Controllo è prevista dalla legge; la nomina spetta all’Assemblea che può nominare l’Organo di Controllo anche se non vi è obbligo di legge. L’Organo di Controllo può essere monocratico o collegiale. Se monocratico deve essere composto da un revisore legale. Se collegiale è composto da tre membri effettivi e due supplenti; è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi membri, dagli stessi. Il Presidente deve risultare iscritto nel registro dei revisori contabili.
L’Organo di Controllo dura in carica tre anni e i componenti dello stesso possono essere riconfermati. L’Organo di Controllo vigila sull’osservanza della legge e dello statuto e sul rispetto di principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul concreto funzionamento.

Esso può esercitare inoltre, al superamento dei limiti di cui all’articolo 31, comma 1, la revisione legale dei conti. In tal caso l’intero organo di controllo è costituito da revisori iscritti nell’apposito registro.

L’Organo di Controllo ha inoltre il compito di:

  1. vigilare sulla conformità alla legge ed allo Statuto dell’attività della Accademia e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, nonché sull’adeguatezza dell’assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
  2. presentare all'Assemblea dei Soci, al termine di ogni esercizio sociale, una relazione sull'andamento amministrativo contabile ed economico-finanziario;
  3. provvedere, ove necessario, a richiedere la convocazione o a convocare l’Assemblea e il Consiglio Direttivo;
  4. monitorare l’osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, avuto particolare riguardo alle disposizioni previste dal Codice del Terzo Settore in merito allo svolgimento di attività di interesse generale e di eventuali attività secondarie e ad esse strumentali, alle attività di raccolta fondi e ai divieti di distribuzione del patrimonio;
  5. attestare che il bilancio sociale, ove obbligatorio ai sensi di legge, sia redatto in conformità alle linee guida previste dal Codice del Terzo Settore;
  6. provvedere a quant’altro attribuito alla sua competenza dalla legge o dal presente statuto.

I componenti dell’Organo di Controllo partecipano di diritto alle riunioni del Consiglio Direttivo in cui debbano essere discussi argomenti di valenza economico-finanziaria, ma possono comunque essere invitati anche in occasione delle altre sedute.

La revisione legale è svolta, se obbligatoria ai sensi di legge o se richiesta dall’Assemblea, da un revisore legale, o da una società di revisione oppure dallo stesso Organo di Controllo, purchè costituito per intero da revisori legali iscritti nell’apposito registro. L’incarico di Organo di Controllo e/o di revisore legale è conferito dall’Assemblea che ne stabilisce altresì il compenso e la durata.

Articolo 12 - Divieto di distribuzione degli utili

L'associazione ha il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate, ai propri associati, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi associativi, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

Articolo 13 - Esercizio finanziario

L'esercizio finanziario si chiude al 31 dicembre di ogni anno. Entro novanta giorni dalla fine di ogni esercizio verrà predisposto dal Presidente del Consiglio Direttivo il bilancio (rendiconto economico-finanziario), da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea dei Soci. Verrà altresì sottoposto all'approvazione dell'Assemblea il bilancio preventivo dell'esercizio in corso.

I bilanci devono restare depositati presso la sede dell’Associazione nei 15 (quindici) giorni che precedono l’Assemblea convocata per la loro approvazione a disposizione di tutti coloro che abbiano motivato interesse alla loro lettura; devono inoltre essere pubblicati nel sito internet dell’Accademia e depositati presso il Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo.

Articolo 15 - Commissioni

È prevista l’istituzione di Commissioni costituite da membri del Consiglio Direttivo o da altri Soci, che si interessino di aspetti inerenti ad attività scientifiche o organizzative dell’Accademia.

Articolo 16 - Finanziamento

L'Accademia è finanziata dalle quote d'iscrizione. Ulteriore sostegno economico può essere ottenuto da altre fonti per specifiche necessità ed obiettivi.

Articolo 17 – Patrimonio

Il patrimonio è costituito:

  1. dai beni mobili ed immobili che sono e/o diverranno di proprietà dell'Accademia;
  2. da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
  3. da eventuali erogazioni, donazioni o lasciti;
  4. da contributi di Pubbliche Amministrazioni, Enti Locali, Istituti di Credito e da Enti e persone giuridiche in genere;
  5. da sponsorizzazioni, sovvenzioni di terzi o di Associati.

Le entrate dell'Accademia sono costituite: dalle quote associative, dal ricavato dell’organizzazione di manifestazioni o della partecipazione ad esse, da ogni altra entrata che concorra ad incrementare l'attivo sociale, quali ad esempio: fondi pervenuti a seguito di raccolte pubbliche occasionali anche mediante offerte di beni di modico valore; dai contributi corrisposti da amministrazioni pubbliche per lo svolgimento di attività aventi finalità sociali.

Articolo 18 - Variazioni dello Statuto

Gli articoli dello Statuto possono essere cancellati, modificati o aggiunti per votazione durante l'Assemblea dell’Associazione. L'Assemblea dei Soci che delibera variazioni dello Statuto è valida in prima convocazione se sono presenti almeno i due terzi dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, ed in seconda convocazione con la presenza, anche per delega (non più di tre) conferita ad altro associato, di almeno il 20% (venti per cento) dei soci ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti.

Articolo 19 - Scioglimento dell'Accademia

Nel caso di estinzione o di scioglimento dell’Accademia, deliberata dall’Assemblea generale, il patrimonio residuo sarà devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio Regionale del Registro Unico Nazionale del Terzo Settore, da quando sarà operativo, ad altro Ente o Fondazione del Terzo settore che operi nel campo della malattia di Parkinson e dei disordini del movimento o ad altro ente avente finalità analoghe o fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'articolo 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, e salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

L'Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.

Articolo 20 – Rinvio

Per tutto quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle delibere degli Organi Associativi, si applica quanto previsto dal Codice del Terzo Settore e, in quanto compatibili, dal Codice Civile.